Un po’ di chiarezza sulla prescrizione
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Estratto dalla lezione di Diritto penale europeo tenuta dal Professor Vittorio Manes al Dipartimento di Giustizia dell’Università degli studi Roma Tre. Questo documento, realizzato da Radicali Italiani, è stato estratto, grazie alla registrazione presente nell’archivio di Radio Radicale, dalla lezione intitolata “Tempo e diritto penale: dalla ‘saga Taricco’ alla riforma della prescrizione” tenuta dal Prof. Vittorio Manes il 6 dicembre del 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre.
In esso non è stata riportata la parte iniziale dedicata dal Prof. Manes al caso Taricco ma in alcuni punti sono stati aggiunti chiarimenti per consentire anche a profani la migliore comprensione di alcuni concetti.
Premessa
Sulla prescrizione, onde evitare il sospetto di condurre una battaglia ideologica, è necessaria una premessa. In un sistema normale di giustizia, dove per esempio la durata del processo fosse ragionevolmente breve, i 3 anni proposti da qualcuno sembrano più che altro una favoletta, l’istituto della prescrizione non desterebbe alcuna critica. Dopo l’apertura del processo, seguendo sequenze procedimentali, cadenzate da precisi limiti temporali, ipotizzare che si interrompa il corso della prescrizione, non creerebbe alcun problema. In altre parole una volta attivata la pretesa punitiva dello Stato, che però inizia e finisce in un tempo definito e non tiene sospeso l’imputato sine die, un sistema che oggi sembra piuttosto utopico, nessuno avanzerebbe critiche particolari all’interruzione della prescrizione. Ma il nostro sistema non è così.
Qualcuno ha evocato il sistema tedesco. Chi ha proposto questa sciagurata riforma ha evocato il modello tedesco facendo notare che in Germania, dopo il primo grado, si interrompe la prescrizione. In Germania i processi durano mediamente la metà se non un terzo della durata dei processi italiani. In Germania esistono degli istituti deflattivi particolarmente significativi che sono imparagonabili con quelli italiani. In Italia la durata media di un processo penale è assolutamente e intollerabilmente lunga e maggiore di quella degli altri ordinamenti a noi vicini. Non so cosa succeda nel Congo belga ma evidentemente parliamo di ordinamenti prossimi per tradizione al nostro. Nel seguito analizzeremo dapprima gli slogan da sfatare e successivamente le ragioni giustificative dell’istituto della Prescrizione.
Gli slogan da sfatare
Si dice: “La prescrizione è un istituto nocivo, patologico perché è il maggior responsabile delle ineffettività del sistema penale. È una specie di creatura dispensatrice di morte processuale che sarebbe responsabile delle inefficienze del sistema e che andrebbe quindi rasa al suolo per garantire massimo spazio di azione alla lotta contro l’impunità”.
Ecco questo primo slogan è falso.
È falso perché non è l’intervento della prescrizione la causa di estinzione del reato. Quella è legata allo scorrere del tempo. E per gran parte dei reati il tempo disponibile è un tempo molto lungo che talvolta arriva a 25, 30 o anche 40 anni. I reati più gravi hanno già oggi termini prescrizionali molto lunghi. Quindi non è certo l’intervento della prescrizione la causa dell’inefficienza ma, se mai, è la durata irragionevole del processo il male, la malattia da curare. E oggi, a fronte di questa protrazione irragionevole del processo, la prescrizione è l’unica terapia, l’unico antidoto contro un processo infinito.
Secondo slogan
Spesso sentiamo dire “La prescrizione è una patologia tutta e solo italiana che consente con italica astuzia di sfuggire al processo penale”.
Anche questo è falso.
La prescrizione è un istituto riconosciuto e disciplinato nella grandissima parte degli ordinamenti penali avanzati evoluti, civili perché qualsiasi ordinamento penale disciplina il fenomeno del passare del tempo, della sua incidenza e delle sue ricadute consequenziali su vicende umane come sono anche le vicende processuali del diritto penale. Il passaggio del tempo indica ed implica un affievolimento dell’allarme sociale e quindi delle ragioni che porterebbero a combattere e a contrastare il crimine. Allo stesso modo il passaggio del tempo implica anche la necessità di verifica, dopo molti anni, circa la sussistenza di quelle misure di prevenzione speciale perché, magari, il reo, dopo molto tempo, potrebbe non essere più la stessa persona: gli uomini non sono, diventano, ogni giorno, ogni ora, cambiano. Cambiamo noi tutti.
Terzo slogan
Questo è il più diffuso forse: “La prescrizione è un salvacondotto per i colpevoli che consente loro di guadagnare l’impunità e li salva da una condanna che avrebbero meritato certamente se il processo si fosse concluso. Quindi è indirettamente un incentivo a delinquere. Salvacondotto per i colpevoli (1° piano); se il colpevole sa di poterla fare franca è incentivato a delinquere (2° piano). Distinguiamo i due piani.
Primo piano falso. La prescrizione non è un salvacondotto per i colpevoli, la prescrizione non è un istituto premiale, non è un beneficio. Non ha nulla a che fare, per esempio, con istituti di clemenza; ma soprattutto la prescrizione è un istituto che interviene in itinere iudicii quindi nelle more del procedimento e del processo quando ancora abbiamo soltanto un imputato che potrebbe, all’esito del processo, risultare ed essere giudicato colpevole ma anche innocente. E che fino alla fine del processo, per espressa statuizione della nostra Carta costituzionale, si presume innocente. Quindi la questione, nella prospettiva inquadrata dalla giusta, doverosa presunzione di innocenza, chiarisce come questo slogan sia assolutamente destituito di ogni fondatezza.
Secondo piano falso. Aggiungiamo che, anche nella prospettiva del colpevole, cioè di colui che se si fosse poi concluso il processo, avrebbe potuto/dovuto essere condannato, la prescrizione non è priva di una sua valenza perché se, dopo la commissione del fatto, cioè dopo un certo numero di anni, molti anni, lo Stato non consuma la sua pretesa punitiva, spegnendola, il soggetto vivrà sempre nella mentalità del disperato cioè di colui che sa che non potrà mai recuperare una sua verginità giuridica, che sarà sempre sottoposto alla possibile spada di Damocle di un processo penale, di una pena e quindi, come tutti coloro che vivono secondo la mentalità della disperazione, questo soggetto sentirà di non aver più nulla da perdere. Sarà più incline a continuare a commettere reati, che non a recuperare la strada verso la legalità. Del resto se sempre e comunque, potrò essere colpito, allora tanto vale continuare a delinquere. Questa è un’argomentazione che, mutatis mutandis, fatte le debite differenze, è stata coltivata anche sul terreno della pena di morte per destituire di credibilità la pena di morte. Infatti si afferma: “se lo Stato minaccia la massima sanzione, il sacrificio della vita, chi viene assoggettato a questo rischio, vive la situazione psicologica di chi non ha più nulla da perdere e quindi continuerà a commettere i reati più efferati. Cioè ingaggia una lotta frontale di contrapposizione con la legalità mentre l’ordinamento dovrebbe sempre lasciare la porta aperta verso il recupero della legalità e dovrebbe essere abituato come dice quel bellissimo adagio di Aharon Barak, uno dei più grandi giudici della Corte Suprema israeliana, “Una democrazia matura deve avere il coraggio di combattere la criminalità con una mano legata dietro la schiena”. Questa è una frase che spiega da sola il perché di tutte le garanzie. Perché lo Stato è un meccanismo di potere, il diritto penale è un meccanismo di potere, ma questo potere và limitato in una democrazia matura, in uno stato di diritto. Questo è lo Stato di diritto.
Quarto slogan
È opinione diffusa presso i non addetti ai lavori che: “La prescrizione è un espediente per gli avvocati, per l’avvocato che fa lo slalom processuale per salvare il proprio assistito.
Beh questo è falso e anche calunnioso per gli avvocati perché quando si chiede un rinvio per un impedimento di un avvocato, il rinvio viene concesso e la prescrizione viene sospesa. Quel rinvio non incide sul tempo di prescrizione!
Quinto slogan
Slogan un pochino più seducente per chi lo ascolta ma non meno falso degli altri: “La prescrizione è un istituto che mortifica le vittime perché in qualche modo inceppando il sistema della giustizia penale impedisce alle vittime di trovare ristoro, di trovare risarcimento, di trovare giustizia. Sarebbe un istituto responsabile del diniego di giustizia.
Anche questo è uno slogan falso perché le vittime chiedono ristoro secondo un processo ragionevolmente breve, chiedono una risposta celere, se non immediata, al reato e un processo senza prescrizione avrebbe tempi lunghissimi, probabilmente senza termine, e quindi determinerebbe, anche per le stesse vittime, cioè per le persone offese, una denegata giustizia. Se per giustizia intendiamo, come correttamente deve essere, una risposta celere, veloce, rapida, immediata alla offesa arrecata con il reato. Come voleva Beccaria, il castigo sia mite MA CERTO. La tempestività, diceva Beccaria, della risposta penale è quella che poi determina l’efficacia e la effettiva tenuta general preventiva dell’ordinamento.
Sesto slogan
Altro luogo comune un po’ più tecnico, è: “La prescrizione è un morbo che determina la morte processuale quando ormai il processo si sta per concludere. Cioè siamo vicini alla sentenza definitiva e interviene la prescrizione.
Falso. Le statistiche, anche ufficiali, del ministero, confermate anche per lo scorso anno, ci dicono che più del 70% delle prescrizioni nell’attuale sistema matura nel corso del primo grado di giudizio. E di questo 70% ed oltre, più del 50%, molto più, nella fase delle indagini preliminari. Quindi la prescrizione per intenderci è come quella triste patologia della xilella: colpisce in modo molto più diffusivo le piante giovani, in particolare le viti giovani; colpisce molto di più i processi giovani, nella fase, diciamo, embrionale. Questo significa che la riforma che entrerà in vigore il 1° gennaio è assolutamente fuori fuoco. Non hanno mirato sull’obiettivo giusto perché se vogliono interrompere la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, dopo una sentenza di condanna ma anche di assoluzione, siamo arrivati a questo ulteriore paradosso, evidentemente tutta quella quota più del 70% di prescrizioni continuerà a rimanere assolutamente intatta.
Le ragioni giustificative della Prescrizione
L’istituto della prescrizione, non ha
solo delle connessioni, una corrispondenza biunivoca con le funzioni
della pena (perché puniamo), con la prevenzione generale1,
perché dopo molto tempo l’allarme sociale si affievolisce e quindi
la necessità di dare risposta al crimine in qualche modo si attenua;
con la prevenzione speciale2
perché le persone potrebbero essere cambiate e quel soggetto che
pure ha commesso un crimine, come Santagostino che nelle Confessioni
raccontava del furto di pere commesso da ragazzino, dopo molti anni
non abbia più alcun bisogno di rieducazione.
Da quando la
stagione illuministica ha emancipato la giustificazione della pena
passando da una logica puramente retributiva “punitur quia
peccatum est”, si punisce per effetto del reato commesso, ad
una utilitaristica dicendo che l’unica giustificazione del punire
doveva essere quella della pena utile “punitur ne peccetur”
(si punisce per impedire che chi ha commesso un reato ne commetta
altri).
Al di là di queste connessioni intime dell’istituto della prescrizione con le funzioni della pena, ci sono profonde ragioni di garanzia alla base di questo istituto. Le più rilevanti sono 3.
Ragione connessa al diritto di difesa
Il diritto di difesa, articolo 24 della Costituzione, è uno dei pochi diritti riconosciuti come inviolabili dalla nostra Carta costituzionale. Il diritto di difesa sarebbe irrimediabilmente compromesso se il processo si celebrasse ad eccessiva distanza di tempo dai fatti; perché in tale situazione l’articolazione fondamentale del diritto di difesa cioè il diritto di difendersi provando, nel contraddittorio delle parti tra accusa e difesa, sarebbe minata alle sue fondamenta: sarebbe estremamente difficile ricostruire le prove attraverso la dialettica probatoria; anzi sarebbe estremamente difficile persino ricostruire i fatti come dimostra l’enorme difficoltà in cui versa un avvocato e lo stesso imputato, quindi indagato, di fronte alle denunce per esempio riferibili alla campagna “Me too”. Le denunce di aggressioni, comportamenti sessuali accaduti magari 20 o 25 anni prima dove l’indagato si trova in una situazione di minorata difesa perché incapace persino di ricostruire i fatti accaduti 25 anni prima. Vale la parola della presunta vittima, e io non ho elementi oggi per dire che non è andata così, che non è vero. In questi casi è estremamente difficile garantire il diritto di difesa. La garanzia di tempi certi e rapidi del processo è funzionale a garantire il diritto di difesa.
La presunzione d’innocenza
Un processo che si protraesse sine die, che considerasse perseguibile il soggetto “perinde ac cadaver” fino a quando non diventa cadavere (anzi tra un po’, forse, cancelleremo anche l’ultima causa estintiva che resta, la morte del reo) evidentemente farebbe ricadere sulle spalle dell’indagato, dell’imputato, le inadempienze, le inefficienze e le lungaggini processuali. Cioè non se ne farebbe più carico lo Stato secondo la logica “In dubio pro reo” ma sarebbero scaricate sulle spalle dell’indagato, costretto ad una sorta di ergastolo processuale, seguendo un principio che è il rovesciamento assiologico del ”In dubio pro reo” cioè “In dubio pro republica”. Nelle situazioni dubbie lo Stato deve comunque andare avanti, pazienza se tu resterai imputato per sempre, pazienza se resterai un eterno giudicabile, pazienza se aver annullato, eliminato la prescrizione implicherà una confisca della tua vita familiare, lavorativa, della tua posizione sociale perché essere sotto procedimento penale significa essere assoggettato ad una pena estremamente gravosa. Il principio, se verrà eliminata la prescrizione sarà “In dubio pro republica” che era quello che volevano i giuristi di regime. C’è un articolo del 1939 di Giuseppe Maggiore, un giurista di regime molto vicino al fascismo, che ha un titolo molto evocativo “Diritto penale totalitario in uno Stato totalitario” dove sin dalle prime pagine, questo giurista di regime diceva dobbiamo abbandonare la regola del “In dubio pro reo” che è roba da donnicciole e scegliere, abbracciare una regola completamente diversa “In dubio pro republica” che è l’unica da seguire in uno Stato totalitario. Noi stiamo andando in quella direzione, stiamo parlando dei nostri diritti, delle nostre garanzie.
Il Diritto
Tra le ragioni di garanzia profondissima che sono alla base di quest’istituto, la prima che viene peraltro sempre evocata è il Diritto. Diritto vuol dire una posizione soggettiva, compiuta, conclusa giustiziabile ossia tutelabile giurisdizionalmente: il diritto alla durata ragionevole del processo. Perché il processo di per sé implica una sofferenza reale che in uno Stato liberale deve avere dei tempi prefissati. Non deve tendere, non può tendere alla giustizia assoluta che è propria di uno stato etico; non può attendere al principio “Fiat iustitia et pereat mundus” lasciando i cittadini in balia dello Stato senza termine. Perché questo vorrebbe dire passare da una concezione dello Stato liberale dello Stato di diritto secondo moduli liberali ad una concezione dello Stato autoritaria dove esiste un Leviatano ed esistono dei sudditi che sono abbandonati nelle mani dello Stato. L’articolazione di metodo che è stata proposta fa davvero sorridere, se non fosse tragicomica. Si dice “intanto blocchiamo la prescrizione, poi faremo la riforma del processo assicurando che questo non possa durare più di 3 o 4 anni. Come il Truman show, sembra il mondo di utopia. È come dire adesso togliamo il freno ad una macchina che ha un motore potentissimo poi, dopo, stabiliremo i limiti di velocità. Poi intanto se qualcuno si è schiantato, pazienza. Questa articolazione logica questo”hysteron proteron” (ὕστερον,«successivo», πρότερον, «precedente»), chiamiamolo così, sfiora l’assurdo. La domanda ultima che ci dobbiamo fare è: “Visto che qui parliamo di una quota di nostre libertà, di nostri diritti, voi sareste disposti ad anticipare, a titolo di caparra, questa quota di libertà e di diritti, al cospetto della promessa che, forse, domani vi sarà restituita in qualche modo secondo appunto questo itinerario? Voi sareste disposti? Io no. E quindi risponderei con la stessa risposta che dava Francesco Carrara di fronte ad un interrogativo proprio in materia di prescrizione quando diceva “etiamsi omnes, ego non” quand’anche tutti non io, io no perché parliamo delle nostre libertà ,dei nostri diritti, e ancor prima della nostra concezione dello Stato di diritto.
Note
1 La teoria della prevenzione generale (o della intimidazione) nasce durante l’illuminismo. La graduale presa di coscienza che il crimine è espressione di un male non solo del singolo ma, in termini più generali, della società, ha generato la necessità di distogliere non più solo il singolo ma tutti i consociati dal compiere attività criminose. La pena ha dunque un fondamento utilitaristico giacché essa mira a distogliere i consociati dal compiere atti criminosi.
2 La teoria della prevenzione speciale muove da un piano opposto: l’atteggiarsi del singolo, e non della società, nei confronti della minaccia della pena. Il complesso di misure terapeutiche e rieducativo-risocializzatrici volte ad impedire che il singolo cada o ricada nel reato – che costituiscono l’oggetto della prevenzione speciale – viene attuato rivisitando il principio di proporzionalità e quindi adeguando la pena non più alla gravità del reato e alla colpevolezza bensì alla personalità dell’autore; mettendo in discussione il principio di determinatezza, in quanto non è possibile sapere “a priori” quando la pena avrà permesso la risocializzazione del reo.