Centri di formazione
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, istitutivo dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), all’articolo 3, dopo aver individuato nel compimento del sedicesimo anno di età e nel mancato conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media) i requisiti necessari per consentire l’iscrizione ai predetti centri, apre alla “possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, (...) in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età” (comma 3).
17 Marzo 2020
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, istitutivo dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), all’articolo 3, dopo aver individuato nel compimento del sedicesimo anno di età e nel mancato conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media) i requisiti necessari per consentire l’iscrizione ai predetti centri, apre alla “possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, (...) in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età” (comma 3).